Sez. L, Sentenza n. 10646 del 09/05/2006 (Rv. 589103 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Ipoacusia da rumore - Valutazione del grado di riduzione dell'attitudine lavorativa derivante dalla suddetta malattia - Metodo previsto nell'accordo 1 agosto 1994 tra l'INAIL e i patronati -
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)
In tema di ipoacusia da rumore, l'accordo tra l'INAIL e i patronati concluso il primo agosto 1994 in riferimento ad un metodo più rigoroso di valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro determinato dalla suddetta malattia, non rappresenta una fonte di diritto, ma si pone sul piano del giudizio di fatto e la rispondenza del metodo adottato ai principi della normativa infortunistica non si sottrae al sindacato giudiziale, pur permanendo la valutazione del caso concreto un tipico giudizio di fatto. Ove, poi, l'assicurato denunci l'erroneità della valutazione del grado inabilitante operata dall'istituto assicuratore, la sua verifica va operata con la stessa metodologia applicata al tempo della valutazione asseritamente errata, criterio che, peraltro, ha assunto dignità normativa con l'art. 9 del d.lgs. n. 38 del 2000 (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'adozione, da parte del ctu, del metodo Motta, in luogo di quello recepito nell'accordo INAIL-Patronati, anche se quest'ultimo in uso al tempo della revisione dell'inabilità, peraltro rilevando che l' "accordo" in questione prevede espressamente che, in caso di revisione, debba essere applicato lo stesso criterio valutativo, ossia la tabella usata in sede di costituzione originaria della rendita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)