Sez. L, Sentenza n. 7933 del 09/06/2000 (Rv. 537483 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Valutazione del grado di riduzione dell'attitudine lavorativa - Natura - Giudizio di ordine sanitario demandabile al consulente tecnico - Conseguenze - Controllo del giudice di merito sui risultati delle indagini del consulente - Apprezzamento di fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Applicazione dei suddetti principi all'accertamento del grado di inabilità derivante da ipoacusia effettuato sulla base del cosiddetto metodo Rossi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico. Ne consegue che il controllo del giudice del merito sui risultati delle indagini del consulente d'ufficio volte ad accertare il grado di inabilità derivante da ipoacusia effettuate sulla base del cosiddetto metodo Rossi - il quale è da considerare aderente alla "ratio" della normativa in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali nella misura in cui porta a valutare normale la funzione uditiva fino a che il livello medio di soglia, per le frequenze della voce in conversazione, non superi i 25 decibel (al di sotto dei quali il difetto uditivo è anatomico e non funzionale) e sottrae dal valore tabellare della perdita della funzione uditiva (riferibile alla sola tecnoacusia) il danno da presbiosocioacusia (sordità parziale causata dall'età e dall'inquinamento acustico extralavorativo) nella misura massima, per l'età lavorativa più avanzata (e, quindi, graduabile per le età intermedie), del 10, 8 per cento, arrotondata all'11 per cento- costituisce un tipico apprezzamento di fatto in ordine al quale il sindacato in sede di legittimità deve limitarsi alla verifica della sufficienza e della correttezza logico - giuridica della motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)