Sez. 1, Sentenza n. 2558 del 28/06/1975 (Rv. 376493 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - PLURALITA D'INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - UNICO ATTO DI OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - PLURALITA D'INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - UNICO ATTO DI OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*
Nel procedimento monitorio ordinario l'opponente e solo formalmente attore in giudizio, ma sostanzialmente e convenuto e pertanto non gli e consentito impugnare con un unico atto piu decreti ingiuntivi, ancorche emessi dallo stesso giudice tra le medesime parti, in quanto la facolta di riunire nello stesso processo piu domande non connesse spetta solo all'attore, ai sensi dell'art 104 cod proc civ. diversamente avviene nel giudizio di opposizione all'ordinanza prefettizia prevista dall'art 9 della legge 3 maggio 1967, n 317, in tema di depenalizzazione di alcune violazioni del codice stradale, poiche in tal caso - analogamente a quanto avviene nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale - si apre un ordinario giudizio di cognizione in ordine alla legittimita dell'ordinanza prefettizia, nel quale l'opponente assume a tutti gli effetti la veste di attore. Da cio consegue che egli puo valersi della facolta di proporre nel medesimo processo domande non connesse e, quindi, proporre con unico atto opposizione a piu ingiunzioni amministrative emesse dallo stesso ufficio nei suoi confronti. (Conf 257/75, mass n 373463).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)