Sez. 1, Sentenza n. 257 del 23/01/1975 (Rv. 373463 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - UNICO ATTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - UNICO ATTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
E consentito proporre con un unico atto opposizione contro una pluralita di ordinanze amministrative per il pagamento delle somme costituenti sanzioni di violazioni depenalizzate delle leggi sulla circolazione stradale e dei regolamenti locali emesse a norma dell'art 9 legge 3 maggio 1967 n 317 dalla stessa autorita contro l'opponente, in quanto questi, nel giudizio di opposizione, diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimita e la disapplicazione del provvedimento impugnato, assume la posizione di attore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)