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Sez. 2, Sentenza n. 2389 del 18/09/1964 (Rv. 303585 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - APPOSIZIONE DI TERMINI - ESCLUSIONE - LITISCONSORZIO DEI COMPROPRIETARI DEL FONDO CONFINANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303585-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - APPOSIZIONE DI TERMINI - ESCLUSIONE - LITISCONSORZIO DEI COMPROPRIETARI DEL FONDO CONFINANTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'Azione per opposizione di termini ha carattere personale in quanto presuppone che il confine sia certo e determinato e tende soltanto a renderlo visibile e riconoscibile. Essa mira, in particolare, alla esecuzione di una prestazione, che si concreta nell'Obbligo, posto dall'art.951 cod civ a carico del proprietario del fondo contiguo, di apporre o ristabilire, a spese comuni col richiedente, i segni indicativi dei termini tra i due immobili. In quanto tale, nel caso che il fondo contiguo appartenga in comproprieta a piu soggetti, deve ritenersi che la predetta Azione- non avendo carattere costitutivo- possa essere utilmente esperita anche nei confronti di alcuni soltanto dei predetti comproprietari, non ricorrendo in tale caso un'ipotesi di litisconsorzio necessario. (V 1869/63; 2651/61; 1267/61; 2683/56; 734/56; 4327/54; 2185/53; 618-53' 683-47).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 951

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)