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Sez. 2, Sentenza n. 5597 del 26/10/1981 (Rv. 416326 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - APPOSIZIONE DI TERMINI - IN GENERE - AZIONE PER OPPOSIZIONE DI TERMINI - CARATTERE PERSONALE - PRONUNZIA RELATIVA - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE DELLA PARTE SUBENTRATO A QUEST'ULTIMA DOPO LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416326-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - APPOSIZIONE DI TERMINI - IN GENERE - AZIONE PER OPPOSIZIONE DI TERMINI - CARATTERE PERSONALE - PRONUNZIA RELATIVA - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE DELLA PARTE SUBENTRATO A QUEST'ULTIMA DOPO LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

L'Azione per apposizione di termini ha carattere personale, presupponendo che il confine sia certo e determinato (ab initio o per intervenuta sentenza di regolamento di confini) e tendendo solo a renderlo visibile e riconoscibile, attraverso l'esecuzione di una prestazione consistente nell'Obbligo, posto dall'art. 951 cod. civ., a carico del proprietario del fondo contiguo, di apporre o ristabilire a spese comuni con il richiedente i segni indicativi dei termini tra i due immobili. Ne consegue che la pronunzia su tale Azione è priva di efficacia nei confronti del successore a titolo particolare della parte, che sia ad essa subentrato dopo la definizione del giudizio. (V. 1800/68, mass. N. 333713; (V. 2389/64, mass. N. 303585).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 951, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)