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Sez. 2, Sentenza n. 1090 del 21/03/1977 (Rv. 384727 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - ESTENSIONE ALLE ADDIZIONI RISPETTO ALLA STRUTTURA DELL'EDIFICIO.*
Stato
decisa il 1977-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384727-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - ESTENSIONE ALLE ADDIZIONI RISPETTO ALLA STRUTTURA DELL'EDIFICIO.*

La presunzione di comproprieta stabilita dall'art 1117 cod civ concerne sia gli elementi che strutturalmente costituiscono l'edificio quale complesso unitario (il suolo su cui esso sorge, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le altre 'partì che siano necessarie all'uso comune), sia i 'localì destinati a servizi comuni, anche se strutturalmente autonomi rispetto all'edificio, sia le opere, le installazioni ed i manufatti che servono all'uso ed al godimento comune (addizioni, rispetto alla struttura dell'edificio). (V 2180/74, mass n 370538).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)