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Sez. 2, Sentenza n. 2180 del 19/07/1974 (Rv. 370538 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITA - DICHIARAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RISULTANZA INEQUIVOCA - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370538-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITA - DICHIARAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RISULTANZA INEQUIVOCA - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*

Poiche l'esclusione, dal novero delle cose in condominio, di alcune di quelle parti dell'edificio che sono presunte di proprieta comune, incide sulla Costituzione o modificazione di un diritto reale immobiliare (con la conseguenza che l'esclusione stessa deve risultare ad substantiam da atto scritto), il titolo al quale si richiama la norma dell'art 1117 cod civ non puo essere che un atto scritto. All'uopo, se non e necessario che l'esclusione anzidetta sia dichiarata espressamente, e pur sempre indispensabile, al fine di vincere la presunzione di proprieta comune stabilita dalla legge, che il 'contrariò (e cioe l'attribuzione in proprieta esclusiva ad uno dei condomini) risulti in modo chiaro ed inequivoco; e necessario, cioe, che dal titolo emergano elementi tali da essere in contrasto con l'Esercizio del diritto di condominio. E tale indagine e demandata all'incensurabile apprezzamento dei giudici del merito. (Conf 297'71, mass n 349790; 2237'56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)