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Sez. 4, Sentenza n. 13168 del 14/03/2025 Cc. (dep. 04/04/2025) Rv. 287736-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Impugnazione presentata dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287736-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sia nel testo originario, sia nella versione vigente a decorrere dal 25 agosto 2024, data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, opera con esclusivo riferimento alle impugnazioni proposte, nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, dal solo difensore ex art. 571, comma 3, cod. proc. pen. e non anche alle impugnazioni proposte dall'imputato personalmente o a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., a prescindere del fatto che quest'ultimo fosse presente o assente nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. O) PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)