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Sez. 4, Sentenza n. 14453 del 04/02/2025 Cc. (dep. 14/04/2025) Rv. 287973-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 114 del 2024 - Imputato assente difeso da difensore di fiducia - Impugnazione presentata prima del 25 agosto 2024 - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287973-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, legge 9 agosto 2024, n. 114, a mente del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, contenente dichiarazione o elezione di domicilio, si applica, per il principio del "tempus regit actum", alle impugnazioni del difensore di fiducia dell'imputato assente, proposte anteriormente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della novella.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)