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Sez. U - , Ordinanza n. 18847 del 04/07/2023 (Rv. 668366 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Domanda di pagamento del corrispettivo di prestazione d’opera intellettuale nei confronti di cittadino italiano residente all’estero – Giurisdizione del giudice italiano ex art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – Presupposti – Fondamento - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - In genere.
Stato
decisa il 2023-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668366-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La giurisdizione in ordine alla domanda di condanna al pagamento del corrispettivo di un contratto d'opera intellettuale, proposta nei confronti di un cittadino italiano residente all'estero e non avente domicilio in Italia, spetta al giudice italiano (per il richiamo all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 contenuto nell'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995) se l'obbligazione sia sorta o la prestazione sia stata eseguita in Italia. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda proposta da un dottore commercialista nei confronti di una cittadina italiana residente in Gran Bretagna, che, in occasione di un incontro tenutosi a Roma, gli aveva conferito l'incarico di curare gli interessi patrimoniali legati all'attività di due società dalla stessa controllate, aventi sede in Roma e operanti in Italia).

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)