Sez. 3, Sentenza n. 838 del 23/04/1986 Cc. (dep. 05/06/1986) Rv. 172969 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IMPRENDITORE, AMMINISTRATORE O DIRIGENTE - PRIMA NOTIFICAZIONE - LUOGO DI ABITUALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - AZIENDE CON PIÙ DIPENDENZE - NOTIFICAZIONE NELLA SEDE LEGALE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IMPRENDITORE, AMMINISTRATORE O DIRIGENTE - PRIMA NOTIFICAZIONE - LUOGO DI ABITUALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - AZIENDE CON PIÙ DIPENDENZE - NOTIFICAZIONE NELLA SEDE LEGALE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di prima notificazione all'imputato, qualora destinatario sia un imprenditore, un amministratore o dirigente di una azienda con stabilimenti, filiali, dipendenze o magazzini in località diversa da quella della Sede legale, la notifica stessa non va eseguita necessariamente nella Sede legale dell'impresa, ma nell'ufficio dove l'imputato espleti la sua attività in modo continuativo, regolare e prevalente. È cioè necessario che la presenza non sia meramente occasionale od episodica, ma ripetitiva nel tempo e tale da fornire il ragionevole convincimento che l'atto possa pervenire a sua conoscenza. (V mass n 148782; (V mass n 122771).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)