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Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 08/09/1972 Ud. (dep. 21/12/1972) Rv. 122771 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - ESERCIZIO PROFESSIONALE IN PIU LUOGHI - NOTIFICAZIONE IN UNO QUALUNQUE DI ESSI - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1972-09-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122771-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - ESERCIZIO PROFESSIONALE IN PIU LUOGHI - NOTIFICAZIONE IN UNO QUALUNQUE DI ESSI - VALIDITA.*

Il luogo di abituale Esercizio dell'attivita professionale in cui, a norma dell''art 169 cod proc pen(richiamato dall'art 175 stesso codice)puo avvenire la notificazione, non e necessariamente uno solo, non essendo la pluralita di luoghi assolutamente incompatibile con quella continuita di Esercizio professionale che e richiesta come condizione perche il destinatario sia in grado di venire a conoscenza dell'atto e per la quale non e necessaria la sua continua presenza fisica, mentre e sufficiente una semplice predisposizione di mezzi, purche stabile ed idonea allo scopo. Conseguentemente, ove la legge non vieti espressamente l'Esercizio professionale continuativo in piu luoghi, la notificazione e bene eseguita in uno qualsiasi dei medesimi. (applicazione in tema di notificazione al difensore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)