Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 08/09/1972 Ud. (dep. 21/12/1972) Rv. 122771 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - ESERCIZIO PROFESSIONALE IN PIU LUOGHI - NOTIFICAZIONE IN UNO QUALUNQUE DI ESSI - VALIDITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - ESERCIZIO PROFESSIONALE IN PIU LUOGHI - NOTIFICAZIONE IN UNO QUALUNQUE DI ESSI - VALIDITA.*
Il luogo di abituale Esercizio dell'attivita professionale in cui, a norma dell''art 169 cod proc pen(richiamato dall'art 175 stesso codice)puo avvenire la notificazione, non e necessariamente uno solo, non essendo la pluralita di luoghi assolutamente incompatibile con quella continuita di Esercizio professionale che e richiesta come condizione perche il destinatario sia in grado di venire a conoscenza dell'atto e per la quale non e necessaria la sua continua presenza fisica, mentre e sufficiente una semplice predisposizione di mezzi, purche stabile ed idonea allo scopo. Conseguentemente, ove la legge non vieti espressamente l'Esercizio professionale continuativo in piu luoghi, la notificazione e bene eseguita in uno qualsiasi dei medesimi. (applicazione in tema di notificazione al difensore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)