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Sez. 3, Sentenza n. 2765 del 15/03/1991 (Rv. 471279 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto. | Requisiti - Mutamento della destinazione del fondo dopo l'esercizio del riscatto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471279-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto.

In tema di riscatto agrario, il mutamento della destinazione del fondo (nella specie, da agricolo ad agro-industriale) non spiega rilevanza quando sopravvenga dopo il concreto esercizio di quel diritto potestativo, il quale segna il momento fino al quale deve essere riscontrata la sussistenza dei relativi requisiti.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)