Sez. U, Sentenza n. 191 del 11/01/1997 (Rv. 501661 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA | Controversia promossa da un dipendente nei confronti del decreto del Presidente della giunta regionale di trasferimento alla Provincia - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA
Ancorché i consorzi di bonifica, pur perseguendo finalità di ordine generale, svolgono un'attività tipicamente economica a carattere privatistico e quindi devono essere classificati fra gli enti pubblici economici con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle controversie inerenti al rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, tuttavia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove per legge sia previsto un provvedimento a carattere autoritativo e discrezionale, emesso dall'autorità amministrativa, che incida sulla posizione del dipendente, il quale in tal caso versa, in relazione a tale particolare profilo del rapporto, in una situazione di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo (nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di trasferimento di alcuni dipendenti del Consorzio di bonifica Cellina Meduna alla Provincia di Pordenone, trasferimento disposto - a seguito della legge regione Friuli Venezia Giulia 25 maggio 1993 n.26 di riassetto delle funzioni di bonifica montana - con decreto del Presidente della giunta regionale, a seguito di delibera del Consorzio stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 25/05/1993 num. 26 art. 409
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)