Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25254 del 25/10/2017 (Rv. 646825 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE | Eccezioni di arbitrato rituale e di incompetenza territoriale - Proposizione in via gradata – Osservanza della graduazione da parte del giudice – Necessità – Violazione – Rimedi - Fondamento.
ARBITRATO - IN GENERE
La proposizione cumulativa, ad opera della parte convenuta, delle eccezioni pregiudiziali in rito di clausola per arbitrato rituale e di incompetenza territoriale, con specifica graduazione in tal senso del loro esame, vincola il giudice di merito all'osservanza dell’ordine indicato, in virtù sia del potere dispositivo della parte che del criterio di progressione logico-giuridica dell’esame delle questioni in rito, qual è ricavabile, relativamente alle questioni di competenza, da una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 38, comma 1 e 3, e 819 ter comma 1, c.p.c., secondo i principi del “giusto processo” ex art. 111 Cost. e di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. Ne deriva che, qualora il giudice adito non si pronunci sull’eccezione di clausola arbitrale, limitandosi ad esaminare solo l’eccezione subordinata di incompetenza territoriale – in tal modo affermando la “potestas decidendi” del giudice statale e ritenendo con decisione implicita insussistente la competenza arbitrale -, il relativo provvedimento in rito non è contestabile “ex officio” dal giudice “ad quem”, stante i limiti invalicabili dell’art. 45 c.p.c. ed è suscettivo di impugnazione esclusivamente attraverso il rimedio del regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., restando, in difetto, definitivamente radicata la competenza dinanzi al giudice territorialmente indicato come competente, davanti al quale la causa sia stata riassunta ai sensi dell’art. 44 c.p.c.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)