Sez. L, Sentenza n. 22560 del 05/11/2010 (Rv. 615524 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Versamento senza riserva di ripetizione o con riserva invalida - Conseguenze - Azione d'inesistenza del debito contributivo - Rigetto - Fondamento - Sopravvenienza di normativa più favorevole - Irrilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di condono previdenziale la normativa sulla regolarizzazione degli adempimenti contributivi è intesa a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati. Con la conseguenza che, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 1998, che ammette la valida inseribilità delle clausole di riserva di ripetizione nella domanda di condono, qualora l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono avvenga senza riserve con riserva invalidamente formulata deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo per il venir meno di ogni contestazione contributiva con l'accoglimento della domanda di condono, mentre rimane irrilevante anche il sopravvenire, dopo il pagamento della somma prevista per il condono (e prima dell'inizio della causa per l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo) di una normativa più favorevole, pur espressamente dichiarata retroattiva.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 441 art. 81 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)