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Sez. L, Sentenza n. 22164 del 24/11/2004 (Rv. 578581 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Clausole di riserva ex art. 81 legge n. 448 del 1998 - Condizioni di efficacia - Avvenuto pagamento della somma prevista per il condono - Sopravvenienza di una normativa (anche retroattiva) più favorevole - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578581-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

La normativa sulla regolarizzazione degli adempimenti contributivi è intesa, non diversamente dalla analoga normativa in materia tributaria, a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati; ne consegue che, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 81, comma nono, della legge n. 448 del 1998, che ammette la valida inseribilità delle clausole di riserva di ripetizione nella domanda di condono, qualora l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono avvenga senza riserve, deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e rimane irrilevante anche il sopravvenire, dopo il pagamento della somma prevista per il condono (e prima dell'inizio della causa per l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo) di una normativa più favorevole, pur espressamente dichiarata retroattiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)