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Sez. 1, Sentenza n. 742 del 15/03/1966 (Rv. 321479 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321479-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - INSUSSISTENZA.*

Nelle obbligazioni alternative o solidali non ricorre ipotesi di causa inscindibile e di litisconsorzio necessario. In un rapporto di compravendita, la indagine relativa alla identificazione del legittimato passivo in dipendenza dei contrapposti assunti dell'acquisto della merce da parte dell'acquirente in nome proprio, ovvero quale mandatario di un terzo, involge l'accertamento di una obbligazione alternativa o solidale, che non implica inscindibilita di causa o litisconsorzio necessario. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)