Sez. 6, Sentenza n. 688 del 04/06/1985 Cc. (dep. 19/07/1985) Rv. 170158 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - MANCANZA DELLE CONDIZIONI - INESISTENZA DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ ASSOLUTA - NULLITÀ INSANABILE - SUSSISTENZA - RILEVABILITÀ IN SEDE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - MANCANZA DELLE CONDIZIONI - INESISTENZA DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ ASSOLUTA - NULLITÀ INSANABILE - SUSSISTENZA - RILEVABILITÀ IN SEDE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*
La procedura del giudizio direttissimo, posta in essere in Mancanza delle condizioni richieste dalla legge, non determina mai l'inesistenza giuridica del giudizio e della sentenza, conseguentemente emessa, ma, tutt'al più, una nullità assoluta, insanabile, e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo di cognizione, che, però, resta pur sempre soggetta alla sanatoria del giudicato e, in quanto tale, non più rilevabile nel giudizio di esecuzione. (V mass n 099495; (V mass n 153530).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)