Sez. 3, Sentenza n. 4557 del 11/01/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153530 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO AL DI FUORI DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - CONSEGUENZE - NULLITÀ - SUSSISTENZA - SANATORIA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO AL DI FUORI DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - CONSEGUENZE - NULLITÀ - SUSSISTENZA - SANATORIA.*
L'illegittima adozione della procedura del giudizio direttissimo comporta una nullità assoluta ai sensi dell'art. 185, secondo comma, cod. proc. pen., la quale, tuttavia, non concernendo l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del difensore, deve essere dedotta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado. (V mass n 151617).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)