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Sez. 3, Sentenza n. 4557 del 11/01/1982 Ud. (dep. 03/05/1982) Rv. 153530 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO AL DI FUORI DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - CONSEGUENZE - NULLITÀ - SUSSISTENZA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1982-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153530-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO AL DI FUORI DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - CONSEGUENZE - NULLITÀ - SUSSISTENZA - SANATORIA.*

L'illegittima adozione della procedura del giudizio direttissimo comporta una nullità assoluta ai sensi dell'art. 185, secondo comma, cod. proc. pen., la quale, tuttavia, non concernendo l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del difensore, deve essere dedotta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado. (V mass n 151617).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)