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Sez. 3, Sentenza n. 5877 del 09/05/2000 (Rv. 536301 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozioni - Titolarità attiva o passiva del rapporto - Differenze - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536301-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

È configurabile una questione relativa alla legittimazione attiva (il cui riscontro costituisce una condizione dell'azione, e va fatto sulla base della sola prospettazione attorea) quante volte l'attore faccia valere in nome proprio un diritto altrui, ovvero pretenda una pronuncia nei confronti di una parte estranea al rapporto sostanziale controverso. Quando, invece, le parti controvertano sulla effettiva titolarità in capo all'attore della situazione dedotta in giudizio, le relativa questione attiene non alla "legitimatio ad causam", ma al merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)