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Sez. 2, Sentenza n. 2008 del 24/07/1964 (Rv. 302883 - 01)

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO - CONDIZIONI - ALIENAZIONE DI BENE DETERMINATO - RETRATTO SUCCESSORIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302883-01

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO - CONDIZIONI - ALIENAZIONE DI BENE DETERMINATO - RETRATTO SUCCESSORIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il diritto di prelazione attribuito ai coeredi dalla norma contenuta nell'art. 732 cod.civ. puo attuarsi soltanto nel caso di alienazione della quota ereditaria e di parte di essa e non anche quando sia alienato un bene determinato. Tuttavia non e da escludere il retratto successorio nonostante nella alienazione non siano coinvolti tutti i cespiti che compongono la quota ereditaria, quando dalla valutazione degli elementi concreti che caratterizzano il caso controverso emerga l'intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo agli eredi, ed il bene e i beni trasferiti siano stati considerati in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota e di parte di questa. Accertata una volonta contrattuale volta al precipuo fine di rendere partecipe della comunione ereditaria lo acquirente, perde ogni Rilevanza giuridica la quantita e la misura di tale partecipazione. Il convincimento dei giudici di merito che nel caso concreto si sia disposto dall'universum ius e non di beni determinati, se immune da vizi logici e giuridici si sottrae al Sindacato della Corte di Cassazione. (Conf. 3245-62' 2348-62' 2433-60' 1701-59' 3508-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)