Sez. 2, Sentenza n. 5042 del 09/06/1987 (Rv. 453645 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ALIENAZIONE DELLA QUOTA IDEALE DI BENI INDIVISI SPECIFICAMENTE DETERMINATI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DELL'INTENZIONE DI RENDERE L'ACQUIRENTE UGUALMENTE PARTECIPE DI TUTTI I RAPPORTI E DI TUTTE LE SITUAZIONI GIURIDICHE FACENTI CAPO ALLA COMUNIONE EREDITARIA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ALIENAZIONE DELLA QUOTA IDEALE DI BENI INDIVISI SPECIFICAMENTE DETERMINATI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DELL'INTENZIONE DI RENDERE L'ACQUIRENTE UGUALMENTE PARTECIPE DI TUTTI I RAPPORTI E DI TUTTE LE SITUAZIONI GIURIDICHE FACENTI CAPO ALLA COMUNIONE EREDITARIA.*
Il diritto di prelazione e di riscatto, che è previsto dall'art. 732 cod. civ. nell'ipotesi di alienazione della quota ereditaria o di frazione di essa, implicante, per la sua efficacia reale, l'ingresso dell'estraneo nella comunione ereditaria che la norma mira ad evitare, non sussiste allorquando l'atto di alienazione abbia per oggetto la quota ideale di beni indivisi specificamente determinati, sempre che il giudice del merito indagando sulla volontà delle parti, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie - quali il raffronto tra la consistenza della quota ereditaria e l'entità delle cose vendute, l'eventuale trasmissione immediata del compossesso che è connotato normale, anche se non inderogabile, della vendita ad effetti reali, l'interesse a liberarsi della gestione ereditaria e, in genere, il comportamento dei contraenti prima e dopo l'alienazione - non accerti che, malgrado la diversa Forma dell'atto, si sia inteso ugualmente rendere partecipe l'acquirente di tutti i rapporti e di tutte le situazioni giuridiche che fanno capo alla comunione ereditaria, dovendo trovare applicazione anche in tal caso la disposizione dell'atto. 732 cod. civ. sul retratto successorio. (V 369/86, mass n 443980; (V 246/85, mass n 438472; (V 1609/81, mass n 412277; (V 4925/80, mass n 408781; (V 1124/79, mass n 397329; (V 1537/73, mass n 364323; (V 1182/68, mass n 332678; (V 2008/64, mass n 302883).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)