Sez. 1, Sentenza n. 22380 del 19/10/2006 (Rv. 594609 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO | Instaurazione di un nuovo procedimento concorsuale - Esclusione - Conseguenza - Unicità del compenso del curatore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO
La riapertura del fallimento conseguente alla risoluzione del concordato fallimentare produce la reviviscenza dell'originario procedimento concorsuale e non un nuovo, autonomo procedimento; con la conseguenza che il compenso del curatore, richiamato in ufficio (artt. 121, secondo comma, n. 1, e 139 legge fallim.), è unico e riferito alla unitaria procedura.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 29, Legge Falliment. art. 121, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 139, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 2 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)