Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 22/08/1990 (Rv. 468976 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - LIMITI MASSIMI EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE EX SENTENZA N. 560 DEL 1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - LIMITI MASSIMI EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE EX SENTENZA N. 560 DEL 1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti all'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 10 dicembre 1987 n. 560, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve ritenersi che non siano più operanti, in ordine ai risarcimenti posti a carico del "fondo di garanzia per le vittime della strada", i limiti massimi di risarcibilità indicati dalla predetta norma in lire quindicimilioni per ogni persona e lire venticinquemilioni per sinistro.*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)