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Sez. 1, Sentenza n. 3717 del 11/06/1980 (Rv. 407580 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO CONCLUSOSI CON LA SENTENZA CASSATA - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1980-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407580-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO CONCLUSOSI CON LA SENTENZA CASSATA - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI RINVIO.*

La Cassazione con rinvio della sentenza resa in grado di appello, pure se limitata ad alcune statuizioni, pone nel nulla la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza medesima, con la conseguenza che il giudice di rinvio deve provvedere anche sulle spese di quella pregressa fase di merito, avendo riguardo all'esito finale della lite. (Conf 1607/77, mass n 385314).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)