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Sez. 1, Sentenza n. 1607 del 28/04/1977 (Rv. 385314 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - LIQUIDAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1977-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385314-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - LIQUIDAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RINVIO.*

La Cassazione con rinvio di una sentenza resa in grado di appello pone nel nulla la pronuncia sulle spese, contenuta nella sentenza medesima, con la conseguenza che il giudice di rinvio deve provvedere, distintamente e specificamente, anche sulle spese di quella pregressa fase di merito. (Conf 464/71, mass n 350079).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)