Sez. 3, Sentenza n. 2866 del 19/07/1975 (Rv. 376905 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE - PROCACCIAMENTO D'AFFARI - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE BREVE EX ART 2950 COD CIV - APPLICABILITA AL PROCACCIAMENTO DI AFFARI - ESCLUSIONE - CAUSA PROMOSSA DAL PROCACCIATORE CONTRO L'INCARICANTE - TESTIMONIANZA DELL'ALTRA PARTE DEL CONTRATTO PRINCIPALE - AMMISSIBILITA.*
MEDIAZIONE - IN GENERE - PROCACCIAMENTO D'AFFARI - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE BREVE EX ART 2950 COD CIV - APPLICABILITA AL PROCACCIAMENTO DI AFFARI - ESCLUSIONE - CAUSA PROMOSSA DAL PROCACCIATORE CONTRO L'INCARICANTE - TESTIMONIANZA DELL'ALTRA PARTE DEL CONTRATTO PRINCIPALE - AMMISSIBILITA.*
La differenza tra il rapporto di mediazione e quello, atipico, di procacciamento d'affari sta nell'imparzialita del mediatore, il quale puo pretendere la provvigione da entrambe le parti del negozio principale, di fronte alla parzialita del procacciatore, il quale riceve l'incarico, e puo pretendere la provvigione, da una sola parte. Dalla diversita di tali rapporti deriva: a) che al procacciamento d'affari non si applica la prescrizione breve di cui all'art 2950 cod civ; b) che, nella causa promossa dal procacciatore contro l'incaricante, per ottenere il pagamento della provvigione, ben puo essere sentita, come testimone, l'altra parte del contratto principale, la quale non ha nella causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio. (V 1520/70, mass n 347373).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2950, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)