Sez. T, Ordinanza n. 22668 del 03/07/2026 (Rv. 679426-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Deposito del ricorso ex art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Interpretazione conforme all’art. 6 della CEDU - Fondamento - Ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso eseguita a mezzo PEC in formato analogico - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, l'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, letto in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia, impone di evitare formalismi eccessivi non funzionali allo scopo della disposizione, volta a consentire al giudice il riscontro della tardività dell'impugnazione; ne consegue che, ove l'appellante depositi nel termine le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso eseguita a mezzo posta elettronica in formato analogico (.pdf) e non digitale, l'appello non può essere dichiarato inammissibile, anche in difetto di specifica
attestazione di conformità all'originale della copia prodotta, se la data di notificazione emergente dai documenti depositati non sia oggetto di specifica contestazione.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)