Sez. T, Ordinanza n. 3973 del 23/02/2026 (Rv. 678091-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso avverso gli atti tributari - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Eccezione implicante accertamento in fatto - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso avverso gli atti tributari, ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ma la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, come tale rimesso al giudice di merito.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)