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Sez. 2, Sentenza n. 2990 del 12/11/1973 (Rv. 366664 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DI CHI LO INVOCA - DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366664-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DI CHI LO INVOCA - DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La prevenzione come condizionamento delle posteriori iniziative edilizie del vicino e come pretesa - nei confronti di questo - all'osservanza di un distacco pari al minimo legale, salva la facolta di edificare in Unione o in aderenza, si determina e si radica in favore del primo costruttore con il fatto stesso della costruzione realizzata o anche intrapresa priore tempore, sicche soltanto tale fatto deve essere comprovato in giudizio, come costitutivo di una pretesa consimile. Peraltro i commoda della prevenzione vengono meno se la costruzione preveniente e demolita o subisce una distruzione totale, in quanto cessa la situazione suscettiva del pericolo di intercapedini dannose e - correlativamente - dell'Obbligo delle distanze a carico del vicino che intenda costruire. Cionondimeno essi si conservano ugualmente ove si provi che la demolizione sia stata operata dal proprietario al fine di ricostruire immediatamente, con analoga ubicazione rispetto al confine. (V 714/64; 530/63; 1313/62; 3334/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)