Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 22/02/1979 (Rv. 397346 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - PREVENZIONE - REQUISITI - REALIZZAZIONE O INIZIO DELLA COSTRUZIONE "PRIORE TEMPORE" - DISTRUZIONE TOTALE DELLA COSTRUZIONE PREVENIENTE - CESSAZIONE DEI "COMMODA" DELLA PREVENZIONE - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - PREVENZIONE - REQUISITI - REALIZZAZIONE O INIZIO DELLA COSTRUZIONE "PRIORE TEMPORE" - DISTRUZIONE TOTALE DELLA COSTRUZIONE PREVENIENTE - CESSAZIONE DEI "COMMODA" DELLA PREVENZIONE - LIMITI.*
La prevenzione, come condizionamento delle successive iniziative edilizie del vicino e come pretesa - nei confronti di questo - all'osservanza di un distacco pari al minimo legale, si determina e si radica in favore del primo costruttore per il fatto stesso della costruzione realizzata, o anche intrapresa, priore tempore, sicche soltanto tale fatto deve essere comprovato in giudizio, come costitutivo di una consimile pretesa. I commoda della prevenzione, tuttavia, vengono meno quando la costruzione preveniente divenga oggetto di una distruzione totale, perche in tal caso cessa la situazione suscettiva del pericolo di intercapedini dannose e, correlativamente, l'Obbligo delle distanze a carico del vicino che intenda costruire: cio non si verifica nella sola ipotesi in cui si provi che la demolizione sia stata operata dal proprietario al fine di ricostruire immediatamente, con analoga ubicazione rispetto al confine. (Conf 2990/73, mass n 366664).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)