Sez. 5, Sentenza n. 20238 del 04/09/2013 (Rv. 628060 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Attività prestata in Francia - Alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato italiane - Assoggettabilità dei compensi ricevuti ad IRPEF - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
I redditi da lavoro dipendente prestato in Francia - nella specie, presso la stazione ferroviaria di Modane - da cittadini italiani dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato italiano sono soggetti a prelievo fiscale - in particolare all'IRPEF - in Italia, in virtù dell'art. 12 della Convenzione internazionale relativa alle stazioni di Modane e Ventimiglia, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951 e ratificata con legge 31 ottobre 1952, n. 357, secondo la quale il reddito da lavoro prodotto da cittadini italiani addetti al servizio delle citate stazioni gode in Francia di una totale esenzione fiscale, coerentemente con il principio generale del divieto di doppia imposizione.
Riferimenti normativi: Legge 31/10/1952 num. 1907 art. 12, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)