diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 29455 del 17/12/2008 (Rv. 606084 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Attività prestata in Svizzera - Alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato italiane - Assoggettabilità dei compensi ricevuti ad IRPEF - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606084-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

I redditi da lavoro dipendente prestato in Svizzera da cittadini italiani, iscritti nell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE), dipendenti delle ente Ferrovie dello Stato (successivamente Trenitalia spa) sono soggetti a prelievo fiscale - in particolare all'IRPEF - in Italia, in virtù dell'art. 19 della Convenzione italo-svizzera, ratificata e resa esecutiva con legge 23 dicembre 1978, n. 943. Quest'ultima norma pattizia, infatti, individua alcune "remunerazioni" che restano imponibili, in regime di reciprocità, nello Stato contraente da dove esse provengono, se pagate da uno degli Stati contraenti medesimi o anche da enti autonomi di diritto pubblico, fra i quali ultimi sono specificamente indicate anche le Ferrovie dello Stato, successivamente trasformatesi in Trenitalia spa, senza che tale modifica possa incidere sul regime fiscale in esame.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 943 art. 4, Legge 23/12/1978 num. 943 art. 15, Legge 23/12/1978 num. 943 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 3 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)