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Sez. L, Sentenza n. 3807 del 22/06/1982 (Rv. 421768 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - LIMITI - FATTI ESCLUDENTI LA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - PARTICOLARE RIGORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421768-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - LIMITI - FATTI ESCLUDENTI LA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - PARTICOLARE RIGORE - NECESSITÀ.*

Attesa l'inderogabilità della norma di cui all'art. 2112, primo comma, cod. civ., che garantisce al lavoratore la continuità del rapporto alle medesime condizioni e pattuizioni precedenti al trasferimento di azienda, la valutazione dei fatti relativa alla esclusione di detta continuità, in presenza di un passaggio del lavoratore, senza alcuna interruzione temporale, da un'impresa ad un'altra, dev'essere condotta con particolare rigore, al fine di evitare l'attuazione di possibili frodi ai diritti inderogabili dello stesso lavoratore, sanciti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)