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Sez. L, Sentenza n. 2874 del 07/02/2008 (Rv. 601521 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Affitto di azienda - Qualificazione quale negozio in frode alla legge - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di elusione della tutela reale dei lavoratori.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601521-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

La verifica della ricorrenza della frode alla legge, che si realizza ove si manifesti una divergenza fra la causa tipica dell'atto negoziale e la determinazione causale del suo autore indirizzato alla elusione dei una norma imperativa, è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che un negozio di affitto di azienda aveva costituito in concreto il mezzo per eludere le garanzie dei lavoratori di cui all'art. 18 dello statuto dei lavoratori).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)