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Sez. 1, Sentenza n. 3553 del 26/06/1979 (Rv. 399968 - 01)

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - ATTO DI CONCESSIONE - IN GENERE - DI SERVIZI - CONVENZIONE DI CONCESSIONE A SOCIETA PRIVATA DELL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - STIPULAZIONE DA PARTE DI UN COMUNE DELLA REGIONE SICILIANA NEL 1955 - MANCATO PREVENTIVO PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI PREFETTURA - INVALIDITA DELLA CONVENZIONE - CONVALIDA TACITA - REQUISITI - ATTO DI ESECUZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399968-01

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - ATTO DI CONCESSIONE - IN GENERE - DI SERVIZI - CONVENZIONE DI CONCESSIONE A SOCIETA PRIVATA DELL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - STIPULAZIONE DA PARTE DI UN COMUNE DELLA REGIONE SICILIANA NEL 1955 - MANCATO PREVENTIVO PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI PREFETTURA - INVALIDITA DELLA CONVENZIONE - CONVALIDA TACITA - REQUISITI - ATTO DI ESECUZIONE - NECESSITA.*

La convalida cosiddetta tacita, o mediante volontaria esecuzione, di un contratto annullabile, postula, a norma dell'art 1444 secondo e terzo comma cod civ, che l'atto convalidante provenga dal soggetto in condizione di concludere validamente detto contratto, il quale abbia la conoscenza effettiva dei motivi di fatto e di diritto della annullabilita. Pertanto, con riguardo ad una convenzione di concessione a societa privata dell'Esercizio di un pubblico servizio, che sia stata invalidamente stipulata da un comune della regione siciliana nel 1955, in violazione dell'allora vigente Obbligo del preventivo parere favorevole del consiglio di prefettura (art 266 del testo unico per la finanza locale di cui al RD 14 settembre 1931 n 1175), l'indicata convalida richiede la dimostrazione della concreta conoscenza non soltanto del fatto invalidante (Mancanza del predetto parere), ma anche degli effetti giuridici di tale fatto, alla stregua sia della documentazione del procedimento amministrativo di formazione del contratto, sia di altri elementi desumibili aliunde, e, inoltre, nel concorso di detta conoscenza, postula un atto di esecuzione - anche parziale - del contratto stesso, compiuto dall'organo competente a deliberare il contratto, preceduto e seguito da autorizzazioni, controlli ed approvazioni ad esso correlative, e, quindi, disposto, o riconosciuto, od approvato con deliberazione del competente consiglio comunale, anche in Sede di ratifica di deliberazione d'urgenza della giunta comunale (art 51 del DPR sic 29 ottobre 1955 n 6), sottoposta al controllo del comitato provinciale, ove successiva al 15 maggio 1956 (artt 78 e 84 del citato DPR sic n 6 del 1955), ed infine, con il menzionato parere del consiglio di prefettura e l'approvazione della gpa, se anteriore al 18 settembre 1956, ovvero del predetto comitato provinciale, a decorrere da tale ultima data (DPR 19 luglio 1956 n 977). (V 855/76, mass n 379523; (V 2500/75, mass n 376411; (V 2979/73, mass n 366648; (V 1364/62; (V 203/58; (V 59/45).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1444, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 266, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 51, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 78, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 84, DPR 19/07/1956 num. 977, Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)