Sez. 1, Sentenza n. 2979 del 12/11/1973 (Rv. 366648 - 01)
SICILIA - SERVIZI PUBBLICI - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI CENTRALI DEL LATTE STIPULATI DA COMUNI SICILIANI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO DI PREFETTURA - NECESSITA.*
SICILIA - SERVIZI PUBBLICI - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI CENTRALI DEL LATTE STIPULATI DA COMUNI SICILIANI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO DI PREFETTURA - NECESSITA.*
Nel procedimento di formazione dei contratti aventi per oggetto lo impianto e l'Esercizio di stabilimenti per la raccolta, il trattamento igienico e la distribuzione del latte, stipulati da un comune siciliano, deve osservarsi il disposto dell'art 266, comma secondo del tu della finanza locale, che impone l'audizione del parere del consiglio di prefettura tanto sulla regolarita del progetto negoziale, quanto sulla sua convenienza amministrativa. Tale norma, infatti, non e stata abrogata dal nuovo testo unico delle leggi comunali e provinciali ed e applicabile ed efficace anche nell'ambito della regione siciliana, nonostante il dp regione siciliana 9 giugno 1954 n 9. (la massima e stata dettata con riferimento a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del DPR 19 luglio 1956 n 977, recante norme di attuazione dello statuto siciliano che all'art 1, comma secondo, devolve alle commissioni provinciali di controllo le funzioni attribuite al consiglio di prefettura).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 266, Legge Reg. Sicilia 09/06/1954 num. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)