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Sez. 1, Sentenza n. 3639 del 20/10/1976 (Rv. 382370 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - DEDOTTA ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA TRIBUTARIA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CUBATURA EDIFICABILE - DEDUZIONE IN APPELLO DELL'APPLICABILITA DEI BENEFICI EX ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382370-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - DEDOTTA ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA TRIBUTARIA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CUBATURA EDIFICABILE - DEDUZIONE IN APPELLO DELL'APPLICABILITA DEI BENEFICI EX ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - AMMISSIBILITA.*

Ove nell'atto di opposizione ad un ingiunzione fiscale, con la quale sia stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro relativa ad una pattuizione contrattuale avente ad oggetto l'acquisto di cubatura edificabile, sia stata dedotta l'integrale illegittimita della pretesa tributaria, puo essere ritualmente invocata per la prima volta nell'atto di appello, non costituendo una domanda nuova, l'applicabilita dei benefici fiscali previsti dall'art 14 della legge 2 luglio 1949 n 408. (V 2292/74, mass n 370684).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)