Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1334 del 20/01/2011 (Rv. 616238 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Azione di rilascio di fondo agricolo - Fondamento - Contestazione della sussistenza, in capo alla parte convenuta del potere di concedere il fondo in affitto a terzi - In base a disposizioni testamentarie oggetto del promosso giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario - Competenza delle sezioni specializzate agrarie - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA
Non appartiene alla competenza funzionale delle sezioni specializzate agrarie l'azione di rilascio di fondo agricolo qualora l'attore ponga a fondamento di tale azione non la contestazione dell'esistenza o meno di un rapporto agrario bensì il difetto, in capo alla parte convenuta, della titolarità del potere di concedere in affitto a terzi il fondo medesimo, essendo tale potere contestato dall'attore sulla base delle disposizioni testamentarie oggetto del giudizio pendente davanti al giudice ordinario. Se è pur vero, infatti, che il contratto di affitto di fondi rustici, avendo natura consensuale, spiega i suoi effetti indipendentemente dall'esistenza del diritto di proprietà del concedente, tuttavia quest'ultimo deve provare di avere effettiva disponibilità del bene, così da essere in grado di trasferire all'affittuario la detenzione e il godimento del fondo e tale prova presuppone necessariamente l'accertamento delle questioni testamentarie pendenti tra le parti. Ne consegue che non può riconoscersi alcun autonomo rilievo alla natura agraria della controversia, potendo il predetto accertamento essere legato a qualsiasi altro rapporto privatistico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)