diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12321 del 16/11/1991 (Rv. 474664 - 01)

Procedimenti cautelari - Sequestro - Custodia delle cose sequestrate - Sequestro giudiziario | Giudizio di convalida di sequestro giudiziario - Autorizzazione del custode a dare in locazione l'immobile sequestrato - Ordinanza del giudice istruttore - Impugnabilità in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474664-01

Procedimenti cautelari - Sequestro - Custodia delle cose sequestrate - Sequestro giudiziario

L'ordinanza con cui il giudice istruttore della causa di convalida di un sequestro giudiziario, provvedendo a norma degli artt. 676, comma terzo, e 560, comma secondo, cod. proc.civ., autorizza il custode a dare in locazione l'immobile sequestrato determinandone il canone non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di carattere decisorio, che non risolve tra le parti della causa un contrasto in ordine all'appartenenza di un diritto, né essendo configurabile un diritto delle stesse parti a che le funzioni dell'ufficio di custodia siano esercitate in uno o altro modo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 676

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)