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Sez. 1, Sentenza n. 870 del 01/02/1996 (Rv. 495653 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO | Rendiconti parziali e finali presentati dal custode - Provvedimenti di approvazione del giudice istruttore - Carattere decisorio - Esclusione - Impugnabilità in cassazione ex art. III della Costituzione - Inammissibilità -.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495653-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO

In tema di sequestro giudiziario, non sono impugnabili ex art. 111 comma secondo Cost., difettando del requisito della decisorietà, i provvedimenti con cui il giudice istruttore approva i rendiconti, parziali e finale, presentati dal custode, rispettivamente, nel corso ed al termine della gestione, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. civ. (applicabile in virtù del rinvio disposto dagli artt. 676 e 560 stesso codice), atteso che tali provvedimenti, anche se risolutivi delle contestazioni insorte in merito alle partite del conto, non contengono statuizioni dirette alle parti, volte a dirimere un contenzioso tra le stesse, ma si pongono come atti di amministrazione, nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice sullo svolgimento dell'operato del custode. La responsabilità del custode per comportamento doloso o colposo, contrario ai doveri dell'ufficio, può eventualmente essere fatta valere in altra sede, mediante apposito autonomo giudizio, dalla parte che risulterà in definitiva titolare del diritto controverso, nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 593, Cod. Proc. Civ. art. 676, Cod. Proc. Civ. art. 560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)