Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 22260 del 04/09/2008 (Rv. 604189 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Personale scolastico A.T.A. dipendente degli enti locali - Passaggio nei ruoli statali in base alla legge n. 124 del 1999 - Art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 - Norma di interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999 - Contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. e, per suo tramite, con l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Divieto di ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia - Condizioni - Potestà del legislatore - Natura intrinsecamente retroattiva delle norme di interpretazione autentica - Limiti - Questione di legittimità costituzionale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
E rilevante e non manifestamente infondata - per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. e, per suo tramite, con l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ove prevede, con norma interpretativa dell'art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999, che il personale trasferito dagli enti locali ai ruoli del personale ATA dello Stato è inquadrato "sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999", disponendo in termini meno favorevoli rispetto a quelli in precedenza stabiliti. Tale norma, infatti, si pone in contrasto con il divieto di ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, non essendo necessario - alla luce della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (più di recente, SCM Scanner de l'Ouest ed autres c. France, sentenza del 21 giugno 2007, ric. n. 12106/03) - che la disposizione retroattiva sia "esclusivamente diretta ad influire sulla soluzione delle controversie in corso", né che tale scopo sia stato comunque enunciato, essendo, invece, sufficiente a ritenere fondato il conflitto con l'art. 6 della Convenzione europea che nel procedimento sia applicata la disposizione denunciata e lo stesso Stato sia parte nel giudizio e consegua, dall'applicazione della norma come interpretata autenticamente, la positiva definizione della controversia; né, in senso contrario, assumono rilievo la potestà del legislatore di emanare norme retroattive incidenti su diritti ovvero la natura intrinsecamente retroattiva delle norme di interpretazione autentica, esigendo detto divieto solo che siano esclusi, dall'ambito di applicazione della norma interpretativa, i processi in corso alla data di entrata in vigore della disposizione.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8 com. 2, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 218 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Costituzione art. 117 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)