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Sez. 2, Sentenza n. 8892 del 30/11/1987 (Rv. 456239 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - OGGETTO - PRONUNCIA ESCLUSIVA SULLE SPESE - QUALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI DEI COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA - MANCATA CITAZIONE DI UNO O PIÙ COMPROPRIETARI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456239-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - OGGETTO - PRONUNCIA ESCLUSIVA SULLE SPESE - QUALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI DEI COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA - MANCATA CITAZIONE DI UNO O PIÙ COMPROPRIETARI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ.*

La qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte, onde, se in fase d'appello lo appellante non provveda alla citazione d'uno o più condomini, il giudice di secondo grado è obbligato a disporre l'integrazione del contraddittorio in ottemperanza al precetto dell'art. 331 cod. proc. civ., ancorché, già disposta in primo grado la divisione ex art. 789 cod. proc. civ., debba soltanto pronunciare sulle spese, in quanto la causa accessoria sulle spese condivide il carattere di inscindibilità della causa principale. (V 281/68, mass n 331194; (V 1005/66, mass n 322000).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)