Sez. 2, Sentenza n. 281 del 27/01/1968 (Rv. 331194 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - EREDITARIA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I COEREDI - NECESSITA - COMPORTAMENTO DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIVISIONE - EREDITARIA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTI I COEREDI - NECESSITA - COMPORTAMENTO DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
La qualita di litisconsorti necessari di tutti i coeredi, rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall, attivita e dal comportamento di ciascuna delle parti. E, se, in fase di appello, l, appellante non provvede alla citazione di uno o piu coeredi, il giudice e obbligato a disporre l, integrazione del contraddittorio, in ottemperanza al precetto dell, art. 331 cod.proc.civ., senza che possa valere in contrario la circostanza che il coerede o i coeredi non chiamati nel giudizio di appello abbiano dimostrato in primo grado di disinteressarsi della causa o di ritenere infondata la pretesa dell, attore. Anche in questi casi, infatti, permane la necessita dell, integrazione del contraddittorio, poiche i giudizi che hanno per oggetto la divisione di beni ereditari non possono essere promossi se non nei confronti di tutti i coeredi, a norma dell'art 784 cod proc civ, anche quando la domanda di divisione sia condizionata all, accoglimento di altra domanda che, facendo rientrare nel patrimonio del de cuius beni che ne erano usciti, comporti la formazione di una massa ereditaria da dividersi fra gli aventi diritto, e la necessita del litisconsorzio permane, data la inscindibilita della causa, finche non sia accertata l, insussistenza della pretesa fatta valere in giudizio o finche non sia cessato lo stato di comunione mediante l, attribuzione ai singoli coeredi delle quote ad essi spettanti. Conforme alla sentenza n.1005-66, massima n.322000.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)