Sez. 4 - , Sentenza n. 47837 del 04/10/2018 Cc. (dep. 19/10/2018) Rv. 273994 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari | MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di reiterazione del reato - Requisiti - Attualità - Nozione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che ha applicato la misura cautelare in relazione alla commissione di furti, frutto di accurata preparazione, ripetuti nel giro di poche settimane, nonché risalenti a un arco temporale non particolarmente lungo e non così distante, da far ritenere affievoliti i rischi di recidivanza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)