Sez. 2, Sentenza n. 1122 del 02/12/2025 Cc. (dep. 13/01/2026) Rv. 289262-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione del reato - Attualità - Nozione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che, nel confermare la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale ed imprenditoriale implicante rapporti con la pubblica amministrazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante il mutamento dell'organigramma delle pubbliche amministrazioni coinvolte nei delitti contestati all'indagato - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, emergendo dalle intercettazioni la sua capacità di condizionare, ma anche minacciare, chi rivestiva la pubblica funzione, animato da una spasmodica volontà di potere e profitto).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)