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Sez. 1, Sentenza n. 12024 del 06/11/1992 (Rv. 479372 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Restituzione dell'imposta | Importazione di whisky - Diritto erariale sugli alcoli e sovrimposta di confine - Pagamento eccedente la imposta di fabbricazione sull'acquavite di vino - Pagamento indebito - Configurabilità - Ripetizione - Ammissibilità - Condizioni - Prescrizione - Termine.
Stato
decisa il 1992-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479372-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Restituzione dell'imposta

Le somme versate all'Amministrazione finanziaria, su importazione di whisky, a titolo di diritto erariale sugli alcoli e di sovrimposta di confine, in misura eccedente la corrispondente imposta di fabbricazione sull'acquavite di vino, integrano, a seguito della sopravvenienza della pronuncia della Corte di Giustizia della CEE del 15 luglio 1982 in causa n. 216/81, un pagamento indebito, per carenza del potere impositivo, senza che rilevi, secondo il principio fissato dall'art. 29 n. 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, la mancata adozione da parte dello Stato italiano di altra normativa in sostituzione di quella riconosciuta in contrasto con l'ordinamento comunitario, non potendo incidere il principio stesso su diritti già acquisiti. La ripetizione di dette somme, peraltro, mentre può essere reclamata nel termine ordinario di prescrizione, dovendosi disapplicare, per contrasto con detto ordinamento, l'art. 29 n. 1 della citata legge, nella parte in cui introduce con effetti retroattivi un termine quinquennale di decadenza, non si sottrae alla regola posta dal n. 2 del menzionato art. 29, ed estesa dal n. 7 ai pagamenti anteriori (in armonia con la disciplina comunitaria), di modo che deve essere esclusa ove l'Amministrazione dimostri che l'importatore ha trasferito su terzi il relativo onere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1981 num. 213, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)