Sez. 5, Sentenza n. 10220 del 27/06/2003 (Rv. 564629 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso - Termine triennale di decadenza ex art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 - Applicazione - Legittimità - Carenza di potere impositivo per contrasto della norma impositiva con il diritto comunitario - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Termine ordinario decennale di prescrizione - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, il diritto di ottenerne il rimborso (in conseguenza del contrasto della relativa disciplina con il diritto comunitario) è soggetto al termine di decadenza triennale stabilito dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, applicabile in tutti i casi di pagamenti erroneamente effettuati, e non già al termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile nelle ipotesi di carenza di potere impositivo. Si ha, infatti, carenza di potere impositivo soltanto nei casi in cui la pretesa dell'amministrazione sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi ad un rapporto di natura tributaria, sia perché la legge non prevede il tributo in via generale, sia perché le norme istitutive del tributo sono state dichiarate incostituzionali, ovvero sono state disapplicate per contrasto con il diritto comunitario, laddove nella specie il tributo non è stato rimosso dall'ordinamento - tramite disapplicazione - nella sua interezza, ma soltanto con riferimento ad una particolare ipotesi di imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)